Il decreto-legge[1][2] (anche scritto decreto legge, al plurale decreti-legge e abbreviato in d.l.,[3][4][5] talvolta definito anche "decreto catenaccio"[2]) è un atto normativo di carattere provvisorio dell'ordinamento giuridico italiano avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana, e regolato ai sensi dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o il giorno successivo), ma gli effetti prodotti possono essere provvisori, poiché i decreti-legge perdono efficacia (cosiddetta decadenza) se mancano di contenere la "clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge", se il giorno stesso della pubblicazione - o entro i cinque giorni seguenti - non sono presentati al Parlamento, e se il Parlamento stesso non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.
Il decreto-legge, così come quello legislativo, costituiscono atti normativi emanati eccezionalmente dal Governo; dunque casi in cui questo svolge il potere legislativo ordinariamente associato al Parlamento. Decreto-legge e decreto legislativo, insieme alle legge ordinarie e al referendum, fanno parte delle fonti del diritto primarie.