Nel diritto internazionale, secondo la vigente convenzione di Montego Bay del 1982, sono considerate acque internazionali quelle acque marine che non possiedono i requisiti delle acque interne e territoriali, il cui regime viene equiparato a quello del territorio dello Stato costiero. Altri autori associano il concetto di "acque internazionali" a quello di alto mare, termine che designa l'area del mare posta di là dalla zona economica esclusiva, oltre le 200 miglia marine dalla costa, e che non è sottoposta alla sovranità di alcuno Stato.
L'origine del termine "acque internazionali" è da ricercarsi come contrapposizione alle "acque nazionali" (territoriali), che possono avere un'estensione massima di 12 miglia nautiche, e trova giustificazione nel fatto che quasi tutte le caratteristiche proprie dell'alto mare vengono estese, dalla citata convenzione, alla zona economica esclusiva (che comprende anche la zona contigua).