Le riflessioni che seguono mirano a orientare gli utenti italiani o domiciliati in Italia riguardo all'applicazione della legislazione penale italiana alle fattispecie criminose che possono avere luogo attraverso le pagine di Wikipedia. Si ricorda a tutti gli utenti che la responsabilità penale è personale, e che ognuno di loro può essere perseguito in funzione delle affermazioni fatte sulle pagine di Wikipedia e delle condotte tenute sulla stessa.
Nell'ordinamento italiano si applica sia il principio di territorialità che quello di personalità. Il principio di territorialità è ampiamente descritto dall'art. 6 c.p. che recita: «Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione».
Questo articolo esprime alcuni concetti principali:
Inoltre, l'art. 7 prevede delle fattispecie specifiche per cui lo Stato italiano si ritiene competente anche qualora il reato sia commesso all'estero da cittadino estero o italiano; sono comunque fattispecie specifiche che non ci interessano (lo stesso vale per l'art. 8 che si riferisce ai delitti politici).
L'art. 9, invece, ci interessa: «Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa [...]».
Questo articolo chiarisce come il cittadino italiano possa essere punito per un reato che viene commesso all'estero. Se la prima parte dell'articolo ci mette parzialmente al sicuro, prevedendo la punibilità solo di reati con pena edittale superiore a 3 anni, non lo fa, però, il secondo comma dell'articolo, perché prevede la punibilità a querela della persona offesa, rendendo (di fatto), punibile qualunque fattispecie criminosa.
In fine l'art. 10 recita: «Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa».
Questo articolo chiarisce come chiunque (ossia il cittadino di qualunque nazione) abbia compiuto un reato all'estero a danno di un cittadino italiano, sia punibile dalla legge italiana, ciò qualora il soggetto si rechi (prima della prescrizione del reato stesso) in Italia.