La bancarotta, nell'ordinamento giuridico italiano, è un reato consistente nella sottrazione del proprio patrimonio alle pretese dei creditori.
Il termine deriva dall'uso di epoca medievale di spaccare gli strumenti del mestiere, tipicamente il "banco" (ripiano) o il forziere, del banchiere divenuto insolvente[1]. Il primo testo normativo in cui appare il termine "bancarotta" (o "banqueroute") è un’ordinanza di Carlo VIII risalente al 1490.[2] È un tipico reato connesso al fallimento. Nel 1930, il giurista Leone Bolaffio fornì la seguente nozione di bancarotta: "Per principio, bancarottiere in Italia è il commerciante fallito con dolo oppure con colpa".