Le lettere patenti sono provvedimenti aventi forza di legge emanati da un sovrano senza l'approvazione di nessun Consiglio. Esse corrispondono a decreti emanati dal governo, ma non necessitano di una conversione in legge ed entrano immediatamente in vigore. Possono anche sancire provvedimenti amministrativi e in questo caso hanno valore di ordinanza. Per antonomasia in Italia, quelle con cui re Carlo Alberto concesse nel 1848, primo sovrano e stato nella penisola italiana, i diritti civili e politici (compreso l'accesso alla carriera accademica e a quella militare) a valdesi ed ebrei.[1][2]
Il termine patenti si riferisce alla validità erga omnes, ossia nei confronti di tutti, dei provvedimenti, in contrapposizione alle "lettere chiuse" (litterae clausae) che avevano natura privata.