Possesso

In diritto si definisce possesso un potere di fatto su una cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali sulla cosa stessa. Essa non è sempre corrispondente, tout court, all'esercizio di proprietà. Il possesso è regolato nel codice civile italiano dagli artt. 1140-1170 c.c.., il primo dei quali enuncia:

Art.1140 - Possesso - 1. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. 2. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Esempio: il soggetto titolare di un diritto di passaggio a titolo di servitù, lo esercita attraversando con regolarità il fondo servente; questa azione di attraversamento indica che essa ha pure il possesso della servitù. Allo stesso modo il possessore - ad immagine della proprietà - di un'auto ne fa uso in modo esclusivo, paga la tassa di possesso, ne cura la manutenzione e così via.

Il nucleo fondante del possesso (salvo il concorso di altri elementi in ragione della tesi accolta) consiste nel:

  1. corpus possessionis: la disponibilità materiale della cosa.
  2. animus possidendi: il possessore dispone in modo pieno ed esclusivo della cosa poiché non riconosce alcun proprietario all'infuori di lui.

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