La prestazione, in diritto, è l'atto che il debitore deve effettuare al fine del soddisfacimento dell'interesse del creditore, nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
Nell'ordinamento italiano, la norma specifica che riguarda la prestazione è l'art. 1174 del Codice civile:
«Carattere patrimoniale della prestazione.
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore»
Vi sono poi altre disposizioni del Codice civile che fanno riferimento a prestazioni divisibili (art. 1181), alle modalità di realizzazione delle prestazioni (art. 1175, 1176, 1192, 1375), alle conseguenze derivanti dalla mancata esecuzione della prestazione (art. 1218 e ss. sulla responsabilità contrattuale) e alla possibilità di estinguere l'obbligazione con modi diversi dall'esecuzione della prestazione pattuita (art. 1230 sulla novazione, 1236 sulla remissione, 1241 sulla compensazione, 1253 sulla confusione, ecc.).