Il reato, in diritto, è un comportamento che la legge espressamente punisce con una sanzione particolarmente afflittiva, denominata "sanzione penale" (principio di tassatività). Tecnicamente, il reato è un fatto umano (commissivo od omissivo) vietato dall'ordinamento giuridico di uno Stato, alla cui realizzazione consegue una sanzione penale. Esso rientra nella più ampia categoria dell'illecito. Secondo alcuni autori il reato si scompone in un elemento oggettivo e in uno soggettivo (teoria della bipartizione)[1], secondo altri in fatto tipico, antigiuridico, colpevole (teoria della tripartizione)[2]; una dottrina minoritaria lo considera invece formato da quattro elementi: fatto umano, antigiuridico, colpevole, punibile.[3]
Nella maggior parte degli ordinamenti, i reati vengono classificati in due o tre categorie a seconda della gravità. Il codice penale italiano attualmente in vigore (codice Rocco) all'art. 39 distingue due diversi tipi di reato: il delitto, punito con la pena dell'ergastolo, della reclusione o della multa[4]) e la contravvenzione (la cui pena può essere arresto e ammenda).
Il reato può essere comune o proprio a seconda che esso possa essere realizzato, rispettivamente, da chiunque o solo da chi riveste particolari qualifiche o posizioni (i pubblici ufficiali, gli esercenti servizi di pubblica utilità e incaricati di pubblico servizio). Inoltre si distinguono reati colposi, dolosi o preterintenzionali, tentati o consumati.
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