Il referto, in diritto italiano, è l'atto col quale l'esercente una professione sanitaria riferisce all'autorità giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.
È un atto di natura puramente informativa, ma la cui presentazione è obbligatoria per legge, avente ad oggetto gli interventi professionali concernente delitti a perseguibilità d'ufficio. L'obbligo di accertare se il caso che ha richiesto l'intervento professionale possa rientrare in una fatti specie che presenti i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio spetta al clinico.
Sempre in ambito clinico, il termine referto indica una relazione scritta da un professionista sanitario che illustra al paziente i risultati degli esami effettuati[1], ovvero di un esame clinico o strumentale (r. radiologico, r. elettrocardiografico, r. elettroencefalografico, ecc.)[2].