La carica di senatore a vita, nell'ordinamento giuridico italiano, è prevista dall'Articolo 59 della Costituzione[1] che designa i soggetti facenti parte con mandato vitalizio del Senato della Repubblica.
Essi si distinguono in "senatori di diritto e a vita" (ossia gli ex presidenti della Repubblica, che accedono automaticamente alla carica una volta ultimato il loro mandato) e "senatori a vita di nomina presidenziale" (ossia nominati - nel numero massimo di cinque - dal Capo dello Stato tra i cittadini italiani che abbiano «illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario»).
La differente denominazione non cela però alcuna differenza in termini di competenze e prerogative, le quali sono comunque del tutto equiparate a quelle di coloro che ricoprono la carica senatoriale con mandato elettivo a termine.
Non essendo soggetti al rinnovo in occasione delle tornate elettorali, i senatori a vita decadono dalla carica solo per decesso, rinuncia o a seguito di destituzione secondo i canonici meccanismi di decadenza parlamentare.