Vicario generale è una carica prevista dal Codice di diritto canonico nel suo Libro II intitolato Il popolo di Dio.
Il can. 475 al comma 1 di questo Libro recita:
Pertanto è una figura obbligatoria nelle diocesi cattoliche di rito latino.
La figura è di norma unitaria, salvo alcune eccezioni previste nel secondo capoverso dello stesso canonico. Le eventuali eccezioni possono nascere dall'ampiezza della diocesi o dalla dimensione demografica della stessa.