In materia elettorale, e in particolare per quanto concerne i sistemi elettorali di tipo proporzionale, per soglia di sbarramento si intende un livello minimo di voti necessari per accedere alla ripartizione dei seggi.
Tale soglia corrisponde generalmente a una percentuale del totale dei voti validi espressi, sebbene alcune soglie vengano stabilite sulla base di altri parametri ovvero si limitano a essere applicate in determinate circoscrizioni elettorali e non al complesso nazionale. In alcuni casi, la soglia non si riferisce alle singole liste in competizione, ma alle coalizioni di liste o a specifiche liste, laddove coalizioni o apparentamenti siano permessi in fase di competizione elettorale.
La soglia di sbarramento è utilizzata genericamente per limitare l'eccessiva frammentazione partitica e per favorire l'aggregazione fra forze politiche omogenee. Sul piano sistemico, una minore frammentazione, pur riducendo la rappresentatività, permette una semplificazione dell'offerta politica in fase pre-elettorale e si traduce in una maggiore funzionalità dell'assemblea.
La soglia di sbarramento costituisce così un correttivo della formula proporzionale, poiché definisce un effetto maggioritario che nei regimi parlamentari dovrebbe, in astratto, agevolare la governabilità[1].